mutui contratti per l'acquisto
di una unità immobiliare da parte di un familiare
04.11.2001
c.m. 26 gennaio 2001, n. 7/E
D. Nel
caso in cui il genitore contragga un mutuo per finanziare l'acquisto dell'immobile
da parte del figlio, può beneficiare della detrazione?
R.
Come già specificato, il beneficio della detrazione spetta esclusivamente al
proprietario dell'immobile, per cui, nel caso in cui un soggetto contragga un
mutuo per finanziare l'acquisto di una unità immobiliare da parte di un
familiare, tale soggetto non potrà usufruire della detrazione prevista per gli
interessi passivi.
Per
quanto concerne il trattamento applicabile ai fini dell'imposta sulle donazioni
ai finanziamenti effettuati a familiari per l'acquisto di una unità
immobiliare, l'articolo 69, comma 1, lettera a), della legge 21 novembre 2000,
n. 342, introducendo il comma 4-bis all'articolo 1 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, stabilisce
l'inapplicabilità dell'imposta alle donazioni o altre liberalità indirette
collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti
immobiliari che siano già assoggettati all'imposta di registro in misura
proporzionale oppure all'imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza, per tutti
gli acquisti immobiliari finanziati da terzi sarà possibile dichiarare in atto
che il pagamento è avvenuto a cura del soggetto donante, così da consentire
alle famiglie di rendere trasparenti i loro rapporti economici (ad esempio, la
dazione di denaro dal padre al figlio ovvero il pagamento del relativo prezzo
da parte del padre per l'acquisto di una casa).